§ 1 Ambito
1.1 Le presenti condizioni generali per il settore alberghiero (di seguito “AGBH 2006”) sostituiscono le precedenti ÖHVB nella versione del 23 settembre 1981.
1.2 L’AGBH 2006 non esclude accordi speciali. Le AGBH 2006 sono sussidiarie ai singoli accordi.
§ 2 Definizione dei Termini
2.1 Definizione dei termini:
“Fornitore di alloggi”: è una persona fisica o giuridica che accoglie ospiti a pagamento.
“Ospite”: è una persona fisica che utilizza l’alloggio. L’ospite è di solito anche il partner contrattuale. Sono considerate ospiti anche le persone che arrivano con il partner contrattuale (ad es. familiari, amici, ecc.).
“Partner contrattuale”: è una persona fisica o giuridica in Germania o all’estero che stipula un contratto di alloggio come ospite o per un ospite.
“Consumatore” e “imprenditore”: i termini devono essere intesi nel senso del Consumer Protection Act 1979 e successive modifiche.
“Contratto di alloggio”: è il contratto stipulato tra l’albergatore e il partner contrattuale, il cui contenuto è disciplinato più dettagliatamente di seguito.
§ 3 Conclusione del contratto – acconto
3.1 Il contratto di alloggio è concluso quando l’albergatore accetta l’ordine del contraente. Le dichiarazioni elettroniche si considerano ricevute se il soggetto a cui sono destinate può accedervi in circostanze normali e l’accesso è concesso durante l’orario di lavoro dell’albergatore.
3.2 L’albergatore ha il diritto di stipulare il contratto di alloggio a condizione che il partner contrattuale effettui un acconto. In questo caso, l’albergatore è tenuto a informare il partner contrattuale del deposito richiesto prima di accettare l’ordine scritto o verbale del partner contrattuale. Se il partner contrattuale accetta l’acconto (per iscritto o verbalmente), il contratto di alloggio entra in vigore al ricevimento della dichiarazione di consenso per il partner contrattuale al pagamento dell’acconto da parte dell’albergatore.
3.3 Il partner contrattuale è tenuto a versare l’acconto entro e non oltre 7 giorni (ricevuta) prima dell’alloggio. Il partner contrattuale sostiene i costi per la transazione di denaro (ad es. spese di trasferimento). I termini e le condizioni delle società di carte si applicano alle carte di credito e di debito.
3.4 L’acconto è un pagamento parziale del compenso pattuito.
§ 4 Inizio e fine alloggio
4.1 A meno che l’albergatore non offra un orario di riferimento diverso, il partner contrattuale ha il diritto di trasferirsi nelle stanze affittate dalle ore 16:00 del giorno concordato (“giorno di arrivo”).
4.2 Se una camera viene occupata per la prima volta prima delle 6:00, la notte precedente conta come primo pernottamento.
4.3 Le camere affittate devono essere lasciate libere dal contraente entro le ore 10:00 del giorno di partenza. L’albergatore ha il diritto di addebitare un giorno aggiuntivo se le camere affittate non vengono liberate in tempo.
§ 5 Recesso dal contratto di alloggio – penale
Recesso da parte dell’albergatore
5.1 Se il contratto di alloggio prevede un acconto e se l’acconto non è stato versato dal partner contrattuale in tempo, l’albergatore può recedere dal contratto di alloggio senza un periodo di grazia.
5.2 Se l’ospite non si presenta entro le ore 18:00 del giorno di arrivo concordato, non vi è alcun obbligo di fornire alloggio a meno che non sia stato concordato un orario di arrivo successivo.
5.3 Se il partner contrattuale ha versato un acconto (vedi 3.3), i locali rimangono riservati fino alle ore 12:00 del giorno successivo alla data di arrivo concordata. Se vengono pagati più di quattro giorni di anticipo, l’obbligo di soggiorno termina alle ore 18:00 del quarto giorno, con il giorno di arrivo considerato come primo giorno, a meno che l’ospite non annunci un giorno di arrivo successivo.
5.4 L’albergatore può risolvere il contratto di alloggio per motivi oggettivamente giustificabili con una dichiarazione unilaterale al più tardi 3 mesi prima della data di arrivo concordata del partner contrattuale, a meno che non sia stato concordato diversamente.
Recesso da parte del partner contrattuale – penale di cancellazione
5.5 Fino a 3 mesi prima della data di arrivo concordata dell’ospite, il contratto di alloggio può essere annullato senza pagare una penale mediante dichiarazione unilaterale del partner contrattuale.
5.6 Al di fuori del periodo specificato al § 5.5. determinato periodo di tempo, il recesso mediante dichiarazione unilaterale da parte del partner contrattuale è possibile solo con il pagamento delle seguenti spese di cancellazione:
– fino a 1 mese prima del giorno di arrivo 40% del prezzo totale del pacchetto;
– fino a 1 settimana prima del giorno di arrivo 70% del prezzo totale del pacchetto;
– nell’ultima settimana prima del giorno di arrivo 90% del prezzo totale del pacchetto.
fino a 3 mesi: nessuna penale di cancellazione
da 3 mesi a 1 mese: 40%
Da 1 mese a 1 settimana: 70%
Nell’ultima settimana: 90%
Impedimenti all’arrivo
5.7 Se il giorno dell’arrivo il contraente non è in grado di presentarsi presso la struttura ricettiva perché circostanze imprevedibili ed eccezionali (es. forti nevicate, allagamenti, ecc.) rendono impossibili tutte le opzioni di viaggio, il contraente non è tenuto al pagamento del corrispettivo pattuito per i giorni di arrivo.
5.8 L’obbligo di pagamento del canone per il soggiorno prenotato si rinnova una volta che l’arrivo è possibile se l’arrivo diventa nuovamente possibile entro tre giorni.
§ 6 Fornitura di alloggi alternativi
6.1 L’albergatore può fornire al partner contrattuale o agli ospiti un alloggio sostitutivo adeguato (della stessa qualità) se ciò è ragionevole per il partner contrattuale, in particolare se la deviazione è minore e oggettivamente giustificata.
6.2 Viene fornita una giustificazione fattuale, ad esempio, se la/le camera/e è/sono diventata/e inutilizzabile/i, gli ospiti che sono già stati alloggiati prolungano il loro soggiorno, c’è un overbooking o altre importanti misure operative richiedono questo passaggio.
6.3 Eventuali spese aggiuntive per l’alloggio sostitutivo sono a carico dell’albergatore.
§ 7 Diritti del partner contrattuale
7.1 Con la conclusione di un contratto di alloggio, il partner contrattuale acquisisce il diritto all’uso abituale delle stanze affittate, delle strutture della struttura ricettiva, che sono accessibili agli ospiti per l’uso nel modo consueto e senza condizioni speciali, e al consueto servizio. Il partner contrattuale deve esercitare i propri diritti in conformità con le linee guida dell’hotel e/o degli ospiti (regole della casa).
§ 8 Obblighi del partner contrattuale
8.1 Il partner contrattuale è tenuto a pagare il compenso concordato più eventuali importi aggiuntivi derivanti dall’utilizzo separato dei servizi da parte sua e/o degli ospiti che lo accompagnano, più l’imposta sulle vendite prevista dalla legge, al più tardi al momento della partenza.
8.2 L’albergatore non è obbligato ad accettare valute estere. Se l’albergatore accetta valute estere, queste saranno accettate come pagamento al tasso di cambio giornaliero, se possibile. Se l’albergatore accetta valute estere o mezzi di pagamento senza contanti, il partner contrattuale si fa carico di tutti i costi associati, come richieste con società di carte di credito, telegrammi, ecc.
8.3 Il partner contrattuale è responsabile nei confronti dell’albergatore per eventuali danni causati da lui o dall’ospite o da altre persone che accettano servizi dall’albergatore con la conoscenza o la volontà del partner contrattuale.
§ 9 Diritti dell’albergatore
9.1 Se il partner contrattuale si rifiuta di pagare la quota pattuita o è in mora con essa, l’albergatore ha il diritto legale di ritenzione ai sensi della Sezione 970c ABGB e il diritto legale di pegno ai sensi della Sezione 1101 ABGB sugli oggetti portati dal partner contrattuale o dall’ospite. L’albergatore ha diritto a questo diritto di ritenzione o pegno anche per garantire i suoi crediti derivanti dal contratto di alloggio, in particolare per i pasti, altre spese sostenute per il partner contrattuale e per eventuali richieste di risarcimento di qualsiasi tipo.
9.2 Se il servizio viene richiesto nella camera del partner contrattuale o in orari insoliti della giornata (dopo le 20:00 e prima delle 6:00), l’albergatore è autorizzato a richiedere un compenso speciale per questo. Tuttavia, questa tariffa speciale deve essere indicata nella tabella dei prezzi della camera. L’albergatore può anche rifiutare questi servizi per motivi operativi.
9.3 L’albergatore ha diritto in qualsiasi momento alla fatturazione o alla fatturazione provvisoria per i suoi servizi.
§ 10 Obblighi dell’albergatore
10.1 L’albergatore è obbligato a fornire i servizi concordati in misura corrispondente al suo standard.
10.2 Esempi di servizi speciali forniti dall’albergatore che non sono inclusi nella tariffa dell’alloggio sono:
a) Prestazioni speciali di alloggio che possono essere fatturate separatamente, come la fornitura di saloni, saune, piscine coperte, piscine, solarium, garage, ecc.;
b) Verrà addebitato un prezzo ridotto per la fornitura di letti aggiuntivi o lettini per bambini.
§ 11 Responsabilità dell’albergatore per danni alle cose introdotte
11.1 L’albergatore è responsabile ai sensi del §§ 970 ss ABGB per gli oggetti portati dal partner contrattuale. Il titolare è responsabile solo se gli oggetti sono stati consegnati al titolare oa persone autorizzate dal titolare o sono stati portati in un luogo da loro indicato o designato. Se l’albergatore non riesce a fornire prove, l’albergatore risponde per sua colpa o per colpa delle sue persone nonché delle persone uscenti e entranti. Ai sensi del § 970 comma 1 ABGB, l’albergatore è responsabile fino a un massimo dell’importo specificato nella legge federale del 16 novembre 1921 sulla responsabilità degli albergatori e di altri imprenditori nella versione attualmente applicabile. Se il partner contrattuale o l’ospite non soddisfa immediatamente la richiesta dell’albergatore di depositare le sue cose in un deposito speciale, l’albergatore è esonerato da ogni responsabilità. L’importo di qualsiasi responsabilità dell’albergatore è limitato a un massimo della somma dell’assicurazione di responsabilità civile dell’albergatore in questione. Qualsiasi colpa da parte del partner contrattuale o dell’ospite deve essere presa in considerazione.
11.2 La responsabilità dell’albergatore è esclusa per colpa lieve. Se il partner contrattuale è un imprenditore, è esclusa anche la responsabilità per negligenza grave. In questo caso, l’onere della prova dell’esistenza della colpa spetta al partner contrattuale. I danni consequenziali o indiretti così come i mancati profitti non saranno in alcun caso risarciti.
11.3 L’albergatore è responsabile solo per oggetti di valore, denaro e titoli fino a un importo attualmente di € 550,00. L’albergatore è responsabile per ulteriori danni solo se ha accettato questi oggetti in custodia con conoscenza del loro stato o se lui o una delle sue persone è responsabile del danno. La limitazione di responsabilità secondo 12.1 e 12.2 si applica di conseguenza.
11.4 L’albergatore può rifiutarsi di tenere in custodia oggetti di valore, denaro e titoli se gli oggetti in questione hanno un valore significativamente superiore a quello che gli ospiti della struttura ricettiva in questione lasciano abitualmente in custodia.
11.5 In ogni caso di presunto deposito, la responsabilità è esclusa se il partner contrattuale e/o l’ospite non comunica immediatamente all’albergatore il danno verificatosi. Inoltre, tali pretese devono essere fatte valere in tribunale entro tre anni dalla conoscenza o possibile conoscenza da parte del partner contrattuale o dell’ospite; altrimenti il ??diritto è scaduto.
§ 12 Limitazioni di responsabilità
12.1 Se il partner contrattuale è un consumatore, è esclusa la responsabilità dell’albergatore per colpa lieve, ad eccezione dei danni alle persone.
12.2 Se il partner contrattuale è un imprenditore, è esclusa la responsabilità dell’albergatore per negligenza lieve e grave. In questo caso, l’onere della prova dell’esistenza della colpa spetta al partner contrattuale. I danni conseguenti, i danni immateriali o indiretti nonché i mancati profitti non saranno risarciti. In ogni caso, il danno da risarcire è limitato al livello di fiducia.
§ 13 zootecnia
13.1 Gli animali possono essere introdotti nella struttura ricettiva solo previo consenso dell’albergatore e, se necessario, a pagamento.
13.2 Il partner contrattuale che porta con sé un animale è tenuto a custodire o sorvegliare adeguatamente tale animale durante il suo soggiorno oa farlo custodire o sorvegliare da terzi idonei a proprie spese.
13.3 Il partner contrattuale o l’ospite che porta con sé un animale deve disporre di un’adeguata assicurazione di responsabilità civile per animali o di responsabilità civile privata, che copra anche eventuali danni causati da animali. La prova della relativa assicurazione deve essere fornita su richiesta dell’albergatore.
13.4 Il partner contrattuale o il suo assicuratore sono responsabili in solido nei confronti dell’albergatore per i danni causati dagli animali portati con sé. Il danno comprende anche in particolare quei servizi di risarcimento da parte dell’albergatore che l’albergatore deve fornire a terzi.
13.5 Gli animali non sono ammessi nei saloni, nelle sale sociali e di ristorazione e nelle aree benessere.
§ 14 Proroga dell’alloggio
14.1 Il partner contrattuale non ha diritto alla proroga del suo soggiorno. Se il partner contrattuale annuncia in tempo utile la sua volontà di prolungare il soggiorno, l’albergatore può acconsentire alla proroga del contratto di alloggio. L’albergatore non è obbligato a farlo.
14.2 Se il partner contrattuale non può lasciare la struttura ricettiva il giorno della partenza perché tutte le opzioni di partenza sono bloccate o inutilizzabili a causa di circostanze imprevedibili e straordinarie (ad es. forti nevicate, allagamenti, ecc.), il contratto di alloggio sarà automaticamente prorogato per la durata dell’impossibilità di partenza. Una riduzione della tariffa per questo periodo è possibile solo se il partner contrattuale non può utilizzare completamente i servizi offerti dall’albergatore a causa delle condizioni meteorologiche insolite. L’albergatore ha il diritto di richiedere almeno la tariffa che corrisponde al prezzo abitualmente praticato in bassa stagione.
§ 15 Risoluzione del contratto di alloggio – risoluzione anticipata
15.1 Se il contratto di alloggio è stato concluso per un determinato periodo di tempo, termina alla scadenza del periodo.
15.2 In caso di partenza anticipata del partner contrattuale, l’albergatore ha il diritto di esigere l’intero compenso pattuito. L’albergatore detrarrà ciò che ha risparmiato non usufruendo della sua gamma di servizi o ciò che ha ricevuto affittando altrove le camere ordinate. C’è un risparmio solo se la struttura ricettiva è al completo nel momento in cui l’ospite non utilizza la camera prenotata e la camera può essere affittata ad altri ospiti a causa della disdetta da parte del partner contrattuale. Il partner contrattuale si assume l’onere della prova del risparmio.
15.3 Il contratto con l’albergatore termina con la morte di un ospite.
15.4 Se il contratto di alloggio è stato stipulato a tempo indeterminato, le parti contraenti possono disdire il contratto entro le ore 10:00 del terzo giorno prima della prevista scadenza del contratto.
15.5 L’albergatore ha il diritto di disdire il contratto di alloggio con effetto immediato per giusta causa, in particolare se il partner contrattuale o l’ospite
a) fa un uso significativamente svantaggioso dei locali ovvero, con il suo comportamento sconsiderato, offensivo o comunque gravemente indecente nei confronti degli ospiti, del proprietario, delle sue persone o dei terzi residenti nella struttura ricettiva, vizia la convivenza o nei confronti di queste persone un atto minacciato di punizione colpevole di proprietà, morale o sicurezza fisica;
b) è affetto da una malattia infettiva o che si protrae oltre la durata dell’alloggio o comunque richiede cure;
c) le fatture presentate non sono pagate entro un ragionevole periodo di tempo (3 giorni) alla loro scadenza.
15.6 Qualora l’adempimento del contratto diventi impossibile per un evento da considerarsi di forza maggiore (es. forza maggiore, sciopero, serrata, ordini ufficiali, ecc.), l’albergatore può risolvere il contratto di alloggio in qualsiasi momento senza osservare un termine di preavviso, sempre che il contratto non sia già considerato risolto di diritto, ovvero l’albergatore sia liberato dall’obbligo di alloggio. Sono escluse eventuali richieste di risarcimento danni ecc. da parte del partner contrattuale.
§ 16 Malattia o decesso dell’ospite
16.1 Se un ospite si ammala durante il soggiorno nella struttura ricettiva, l’albergatore fornirà assistenza medica su richiesta dell’ospite. In caso di pericolo imminente, l’albergatore provvederà anche all’assistenza medica senza la richiesta speciale dell’ospite, soprattutto se ciò è necessario e l’ospite stesso non è in grado di farlo.
16.2 Fintanto che l’Ospite non è in grado di prendere decisioni oi parenti dell’Ospite non possono essere contattati, l’Albergatore fornirà cure mediche a spese dell’Ospite. Tuttavia, l’ambito di queste misure di assistenza termina nel momento in cui l’ospite può prendere decisioni o i parenti sono stati informati della malattia.
16.3 L’albergatore ha diritti di risarcimento nei confronti del partner contrattuale e dell’ospite o, in caso di decesso, nei confronti del loro successore legale, in particolare per i seguenti costi:
a) Spese mediche arretrate, spese per il trasporto in ambulanza, farmaci e ausili medici
b) disinfezione degli ambienti che si è resa necessaria,
c) biancheria, biancheria da letto e arredi per il letto divenuti inutilizzabili, altrimenti per la disinfezione o la pulizia accurata di tutti questi articoli,
d) Restauro di pareti, arredi, tappeti, ecc., nella misura in cui sono stati contaminati o danneggiati in relazione alla malattia o alla morte,
e) Affitto della stanza, nella misura in cui la stanza è stata utilizzata dall’ospite, più eventuali giorni in cui la stanza non può essere utilizzata a causa di disinfezione, sgombero o simili,
f) qualsiasi altro danno subito dall’albergatore.
§ 17 Luogo di adempimento, foro competente e diritto applicabile
17.1 Luogo di adempimento è il luogo in cui si trova la struttura ricettiva.
17.2 Il presente contratto è soggetto al diritto formale e sostanziale austriaco ad esclusione delle norme del diritto internazionale privato (in particolare IPRG ed EVÜ) e del diritto di vendita delle Nazioni Unite.
17.3 Il foro competente esclusivo nelle transazioni commerciali bilaterali è la sede dell’albergatore, per cui l’albergatore ha il diritto di far valere i propri diritti anche in qualsiasi altro tribunale locale e di fatto competente.
17.4 Se il contratto di alloggio è stato concluso con un partner contrattuale che è un consumatore e ha il suo domicilio o dimora abituale in Austria, le azioni legali contro il consumatore possono essere intentate solo presso il domicilio, la dimora abituale o il luogo di lavoro del consumatore.
17.5 Se il contratto di alloggio è stato concluso con un partner contrattuale che è un consumatore e ha la sua residenza in uno stato membro dell’Unione Europea (ad eccezione dell’Austria), Islanda, Norvegia o Svizzera, questo è locale e di fatto per il il luogo di residenza del consumatore per l’azione legale contro il tribunale competente per il consumatore ha giurisdizione esclusiva.
§ 18 Varie
18.1 Salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni di cui sopra, un termine decorre dalla consegna del documento che ordina il periodo al partner contrattuale che è responsabile del rispetto del termine. Nel calcolo di un periodo, che è determinato da giorni, non viene conteggiato il giorno in cui cade il momento o l’evento, su cui dovrebbe basarsi l’inizio del periodo. Le scadenze determinate per settimane o mesi si riferiscono a quel giorno della settimana o del mese che, per nome o numero, corrisponde al giorno a partire dal quale decorrere la scadenza. Se questo giorno manca nel mese, l’ultimo giorno di questo mese è decisivo.
18.2 Le dichiarazioni devono pervenire all’altro partner contrattuale l’ultimo giorno del periodo (24 ore).
18.3 L’albergatore è autorizzato a compensare i crediti del partner contrattuale con i propri crediti. Il partner contrattuale non è autorizzato a compensare i propri crediti con crediti dell’albergatore, a meno che l’albergatore non sia insolvente o il credito del partner contrattuale sia stato determinato da un tribunale o riconosciuto dall’albergatore.
18.4 In caso di lacune, si applicano le relative disposizioni di legge.